Art. 18.
              Centro regionale di educazione ambientale
    1.  La Regione partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, al
centro regionale di educazione ambientale (CREA), finanziato ai sensi
della   deliberazione   del   comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.
    2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma,
del CREA in relazione ai seguenti compiti:
      a) coordinare  le attivita' riguardanti l'educazione ambientale
che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento
a  quelle  svolte  dai  centri  territoriali di educazione ambientale
esistenti in Liguria;
      b) realizzare programmi di educazione ambientale;
      c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente;
      d) supportare  le imprese nelle attivita' rivolte ad affrontare
problematiche di informazione ed educazione ambientale.