Art. 18. Centro regionale di educazione ambientale 1. La Regione partecipa, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, al centro regionale di educazione ambientale (CREA), finanziato ai sensi della deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 e successive modificazioni. 2. La Regione, ai fini della presente legge, si avvale, di norma, del CREA in relazione ai seguenti compiti: a) coordinare le attivita' riguardanti l'educazione ambientale che si svolgono sul territorio regionale, con particolare riferimento a quelle svolte dai centri territoriali di educazione ambientale esistenti in Liguria; b) realizzare programmi di educazione ambientale; c) diffondere informazioni riguardanti l'ambiente; d) supportare le imprese nelle attivita' rivolte ad affrontare problematiche di informazione ed educazione ambientale.