Art. 19. Autorizzazione unica ambientale 1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'insediamento di attivita' produttive l'ente competente rilascia in un provvedimento unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione in campo ambientale necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto. 2. La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale di riferimento, individua le procedure per la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti e i settori di attivita' che usufruiscono di procedure semplificate. 3. La provincia e' l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica relativa alla realizzazione ed all'esercizio di: a) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti non rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); b) impianti di produzione di energia fino a 300 MW e, senza limiti di potenza, per quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997; c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva n. 84/360/CEE del consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali e alla direttiva n. 96/61/CEE del consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; d) impianti produttivi i cui scarichi non recapitano nelle pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) e c) e comma 3, lett. b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento). 4. Il comune e' l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma 3, nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attivita' produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale"). 5. In relazione agli impianti del comma 3, lett. a) di applicano le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 comprensive anche degli atti approvativi e autorizzativi urbanistico-edilizio e paesistico-ambientali. 6. In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e del comma 4 possono applicarsi, a richiesta del proponente, le procedure stabilite nell'articolo 18 della legge regionale n. 9/1999. 7. L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione e' svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL. 8. Le province forniscono assistenza ai comuni in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.