Art. 19.
                   Autorizzazione unica ambientale
    1.     Nell'ambito    del    procedimento    di    autorizzazione
all'insediamento  di  attivita' produttive l'ente competente rilascia
in  un  provvedimento  unico ogni approvazione, autorizzazione, nulla
osta   e   concessione   in   campo   ambientale  necessaria  per  la
realizzazione e la gestione dell'impianto.
    2.  La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie
e  della normativa statale di riferimento, individua le procedure per
la contestualizzazione delle autorizzazioni ambientali e gli impianti
e i settori di attivita' che usufruiscono di procedure semplificate.
    3.   La   provincia   e'   l'autorita'   competente  al  rilascio
dell'autorizzazione  ambientale  unica relativa alla realizzazione ed
all'esercizio di:
      a) impianti   di   smaltimento   e  recupero  dei  rifiuti  non
rientranti nelle procedure semplificate di cui al decreto legislativo
5 febbraio  1997, n. 22 (attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui
rifiuti,  n.  91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
      b) impianti  di  produzione  di  energia fino a 300 MW e, senza
limiti  di  potenza,  per  quelli  che  producono  energia  da  fonti
rinnovabili  di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo
n. 22/1997;
      c) impianti rientranti negli elenchi allegati alla direttiva n.
84/360/CEE  del  consiglio  del  28 giugno  1984 concernente la lotta
contro    l'inquinamento   atmosferico   provocato   dagli   impianti
industriali   e   alla  direttiva  n.  96/61/CEE  del  consiglio  del
24 settembre   1996   sulla   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento;
      d) impianti  produttivi  i  cui  scarichi  non recapitano nelle
pubbliche fognature, ad esclusione degli impianti che rientrano nella
fattispecie  di  cui  all'art.  16, comma 2, lett. b) e c) e comma 3,
lett. b)  della  legge  regionale  16 agosto  1995,  n.  43 (norme in
materia  di  valorizzazione  delle  risorse idriche e di tutela delle
acque dall'inquinamento).
    4.    Il   comune   e'   l'autorita'   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione ambientale unica, nei casi non previsti dal comma
3,  nell'ambito  delle procedure di cui alla legge regionale 24 marzo
1999,  n.  9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei
compiti  e  delle  funzioni amministrative conferiti alla Regione dal
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, nel settore "sviluppo
economico   e  attivita'  produttive"  e  nelle  materie  "istruzione
scolastica" e "formazione professionale").
    5.  In relazione agli impianti del comma 3, lett. a) di applicano
le procedure di approvazione e autorizzazione di cui agli articoli 27
e  28 del decreto legislativo n. 22/1997 comprensive anche degli atti
approvativi      e      autorizzativi      urbanistico-edilizio     e
paesistico-ambientali.
    6.  In relazione agli impianti del comma 3, lettere b), c) e d) e
del  comma  4  possono  applicarsi,  a  richiesta  del proponente, le
procedure stabilite nell'articolo 18 della legge regionale n. 9/1999.
    7.  L'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione e'
svolta dai dipartimenti provinciali dell'ARPAL.
    8.  Le  province  forniscono  assistenza  ai  comuni in relazione
all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.