Art. 2. Funzioni della Regione 1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti: a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni; c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione; d) il coordinamento dei sistemi informativi; e) la valutazione di impatto ambientale; f) le attivita' a rischio di incidente rilevante; g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.