Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  Sono  riservate  alla  Regione,  ferme  restando  le generali
potesta'  normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le
funzioni ed i compiti concernenti:
      a) il   concorso   alla  elaborazione  e  all'attuazione  delle
politiche comunitarie e nazionali di settore;
      b) gli  atti  di intesa e concertazione che regolano i rapporti
della Regione con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni;
      c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale,
definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
      d) il coordinamento dei sistemi informativi;
      e) la valutazione di impatto ambientale;
      f) le attivita' a rischio di incidente rilevante;
      g) la  cura  di interessi di carattere unitario e le specifiche
attribuzioni  previste  oltre  che  dai  titoli  seguenti dalle altre
normative di settore cui la presente legge rinvia.