Art. 21.
                          Principi generali
    1.  Le  attivita',  i  procedimenti, i metodi di smaltimento e di
recupero  dei  rifiuti  sono  disciplinati secondo gli obiettivi e le
finalita'  di  cui  al  decreto legislativo n. 22/1997: essi, in ogni
caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare
pregiudizio all'ambiente.
    2.  Lo  smaltimento  costituisce la fase residuale della gestione
dei  rifiuti  ed  e'  effettuato  in  impianti  realizzati e adeguati
secondo la migliore tecnologia.
    3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:
      a) privilegiare  la  raccolta  differenziata,  la selezione, il
recupero,  il  reimpiego  ed  il  riciclaggio  con  priorita'  per il
recupero della materia;
      b) prevedere  che  lo  smaltimento  e  il  recupero dei rifiuti
avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
      c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento
dei  costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie
di tutela ambientale;
      d) ridurre  la  produzione  e  pericolosita'  dei rifiuti anche
mediante:
        1)  l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed
educazione ambientale;
        2)  l'incentivo  all'introduzione di processi produttivi e di
confezioni a minor produzione di rifiuti.