Art. 21. Principi generali 1. Le attivita', i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalita' di cui al decreto legislativo n. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. 2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed e' effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia. 3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a: a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorita' per il recupero della materia; b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione; c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale; d) ridurre la produzione e pericolosita' dei rifiuti anche mediante: 1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale; 2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.