Art. 22.
                          Casi particolari
    1.  In  conformita'  alle  disposizioni  dell'art. 8  del decreto
legislativo  n.  22/1997  sono  esclusi dal campo di applicazione del
presente capo:
      a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento,  dall'ammasso  di  risorse minerali o dallo sfruttamento
delle cave;
      b)   la   gestione   degli   scarti  di  origine  animale  gia'
regolamentati  dal  decreto  legislativo  14 dicembre  1992,  n.  508
(attuazione   della   direttiva   n.  90/667/CEE  del  consiglio  del
27 novembre   1990,   che   stabilisce   le   norme   sanitarie   per
l'eliminazione,  la  trasformazione  e  l'immissione  sul  mercato di
rifiuti  di  origine  animale  e  la protezione dagli agenti patogeni
degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che
modifica la direttiva n. 90/425/CEE).
    2.  Rientrano  nella  definizione di cui al comma 1, lettera a) i
rifiuti   derivanti  dalle  attivita'  di  lavorazione  primaria  dei
materiali   di   cava   quali   frantumazione,   taglio  e  lavaggio,
disciplinati  ai  sensi  della  legge regionale 10 aprile 1979, n. 12
(norme  sulla  disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale
30 dicembre  1993,  n.  63  (disposizioni  relative  al  rilascio  di
permesso   di  ricerca  e  all'esercizio  dell'attivita'  di  cava  e
torbiera.   Modificazioni   ed   integrazioni  alla  legge  regionale
10 aprile 1979, n. 12).
    3.  Non  sono  esclusi  dall'applicazione,  del presente titolo i
rifiuti  derivanti  dalle  attivita'  di  lavorazioni  successive dei
materiali di cava.
    4.  La  sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le
strutture  sanitarie  pubbliche  o  private e gli studi medici che li
hanno  prodotti non e' soggetta all'approvazione ed autorizzazione di
cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997.
    5.  Limitatamente  alla produzione di rifiuti non pericolosi sono
esonerati  dagli  obblighi  di  cui  all'art. 11, comma 2 del decreto
legislativo n. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile.