Art. 22. Casi particolari 1. In conformita' alle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo: a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; b) la gestione degli scarti di origine animale gia' regolamentati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE). 2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attivita' di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attivita' di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12). 3. Non sono esclusi dall'applicazione, del presente titolo i rifiuti derivanti dalle attivita' di lavorazioni successive dei materiali di cava. 4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non e' soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997. 5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.