Art. 23.
                      Competenze della Regione
    1.   Sono   di   competenza   della  Regione  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997:
      a) l'approvazione  del  piano regionale di gestione dei rifiuti
di cui all'art. 29;
      b) l'adozione   di   direttive   procedurali   e  tecniche  per
l'esercizio   delle  funzioni  attribuite  agli  enti  locali  e  per
l'attivita' di controllo;
      c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di  necessita' o di urgenza di cui all'art. 43 della presente legge e
all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997;
      d) l'elaborazione  statistica e la diffusione dei dati inerenti
la  produzione  e  la  gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla
base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
      e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e
di  incentivazione  finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti
urbani  e  assimilati,  incrementando  il  mercato  di riutilizzo dei
materiali,  anche  mediante la sottoscrizione di accordi di programma
con gli operatori del settore;
      f) l'incentivazione  dei  processi  di  smaltimento  e recupero
tecnologicamente   avanzati   mediante   lo  sviluppo  di  tecnologie
innovative.