Art. 23. Competenze della Regione 1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997: a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 29; b) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attivita' di controllo; c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessita' o di urgenza di cui all'art. 43 della presente legge e all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997; d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti; e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore; f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.