Art. 24.
                      Competenze delle province
    1.   Sono   di   competenza  delle  province  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997:
      a) l'approvazione  di  piani  di gestione dei rifiuti a livello
provinciale;
      b) le   funzioni  amministrative  concernenti  l'organizzazione
dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
      c) le  funzioni  amministrative  relative alla approvazione dei
progetti  e  autorizzazione  degli impianti di smaltimento e recupero
dei  rifiuti,  nonche' all'esercizio delle attivita' di smaltimento e
recupero  dei  rifiuti,  previste  dagli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22/1997;
      d) le   funzioni   di  vigilanza  per  l'attuazione  del  piano
provinciale  di  gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei
provvedimenti  di  competenza dei comuni in caso di inerzia di questi
ultimi;
      e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di  necessita'  o  di  urgenza  ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto
legislativo n. 22/1997;
      f) tutte  le  ulteriori  funzioni amministrative e di controllo
attribuite  in  materia  di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in
sicurezza  dei  siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura,
di  raccolta  degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento  proveniente  da  sostanze pericolose, di impianti,
apparecchi    e    fluidi    che   contengono   policlorobifenili   e
policlorotrifenili  ivi  compreso  il censimento previsto dall'art. 5
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216
(attuazione  della  direttiva  CEE  n.  85/467 recante sesta modifica
PCB/PCT  della  direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati  membri  relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato  e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 15  della  legge  16 aprile 1987, n. 183) non espressamente
attribuite  ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate
dal  presente  titolo  alla  Regione,  ivi  comprese  quelle  di  cui
all'art. 39 del decreto legislativo n. 22/1997.
    2.  La  provincia  invia  alla Regione, entro il 31 marzo di ogni
anno,  una  relazione nella quale indicato lo stato di attuazione del
piano  provinciale  e le autorizzazioni rilasciate, anche dai comuni,
per l'attuazione dello stesso.