Art. 24. Competenze delle province 1. Sono di competenza delle province ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997: a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale; b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997; d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei comuni in caso di inerzia di questi ultimi; e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessita' o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997; f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 22/1997. 2. La provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai comuni, per l'attuazione dello stesso.