Art. 25. Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni: a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonche' dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge; b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'art. 24, comma 1, lettera c); c) le funzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997; d) le funzioni relative ai procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 per l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti. 2. I comuni trasmettono alle province tutti i dati relativi alle comunicazioni di inizio di attivita' ai fini della tenuta dei registri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 alivello provinciale. 3. I versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, dai soggetti interessati, sono attribuiti ai comuni, che corrispondono il 20 per cento delle somme alle province per la tenuta del registro.