Art. 25.
                        Competenze dei comuni
    1. Sono di competenza dei comuni:
      a) la  gestione,  in  regime  di  privativa, dei rifiuti solidi
urbani,  nonche'  dei  rifiuti  assimilati  avviati allo smaltimento,
nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;
      b) le  funzioni  amministrative  relative  alla approvazione ed
autorizzazione  degli  impianti che non rientrino nell'art. 24, comma
1, lettera c);
      c) le  funzioni  di  cui all'art. 21 del decreto legislativo n.
22/1997;
      d) le funzioni relative ai procedimenti connessi alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo
n.  22/1997  per l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione
degli impianti di recupero ed autosmaltimento dei rifiuti.
    2.  I comuni trasmettono alle province tutti i dati relativi alle
comunicazioni  di  inizio  di  attivita'  ai  fini  della  tenuta dei
registri  di  cui  agli  articoli  32 e 33 del decreto legislativo n.
22/1997 alivello provinciale.
    3.  I  versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  22/1997,  dai  soggetti  interessati,  sono
attribuiti  ai  comuni, che corrispondono il 20 per cento delle somme
alle province per la tenuta del registro.