Art. 26.
                    Ambiti territoriali ottimali
    1.  Gli  ambiti  territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione
della   gestione   dei  rifiuti  corrispondono  al  territorio  delle
province.
    2.  Per  esigenze  tecniche  o  di  efficienza nella gestione dei
rifiuti  urbani,  le  province  possono  prevedere  nel  piano di cui
all'art.   24,   commi  1,  lettera  a),  gestioni  anche  a  livello
subprovinciale  purche',  anche  in  tali  ambiti,  sia  superata  la
frammentazione della gestione.
    3.  Il  piano regionale di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) o
la  definizione  di accordi fra province possono prevedere un sistema
integrato  fra  ambiti  o  zone  di  ambiti diversi che corrisponda a
criteri  di  salvaguardia  ambientale  e  piu'  efficace ed economica
gestione dei rifiuti solidi urbani.