Art. 26. Ambiti territoriali ottimali 1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle province. 2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono prevedere nel piano di cui all'art. 24, commi 1, lettera a), gestioni anche a livello subprovinciale purche', anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione. 3. Il piano regionale di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) o la definizione di accordi fra province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e piu' efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.