Art. 27. Costituzione degli ATO 1. I comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni. 2. A tal fine la provincia convoca una conferenza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta dei servizi. 3. La provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti comuni che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la meta' piu' uno dei comuni dell'ambito. 4. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la provincia provvede a: a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 47, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto; b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio; c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio. 5. Qualora la forma di cooperazione scelta si la convenzione la provincia: a) acquisisce il ruolo di ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione; b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizi tipo con allegata carta dei servizi; c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempienza nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione. 6. Nelle altre forme associative si applicano pertinenti disposizioni di legge. 7. La rappresentanza dei comuni all'interno dell'organizzazione dell'ATO e' determinata dallo statuto o dalla convenzione e, quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla provincia nelle attivita' di coordinamento di cui al comma 5.