Art. 27.
                       Costituzione degli ATO
    1.  I  comuni  di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti
solidi  urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla
legge  8 giugno  1990  n.  142 (ordinamento delle autonomie locali) e
successive modificazioni.
    2.  A  tal  fine  la  provincia convoca una conferenza dei comuni
appartenenti   all'ambito   territoriale  di  riferimento  dopo  aver
predisposto  gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al
comma 1, con la relativa carta dei servizi.
    3.  La  provincia  ratifica la forma di collaborazione sulla base
del  pronunciamento di tanti comuni che rappresentino almeno la meta'
piu'  uno  degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla
base   dell'ultimo  censimento,  e  la  meta'  piu'  uno  dei  comuni
dell'ambito.
    4.  Qualora  la  forma di cooperazione scelta sia il consorzio la
provincia provvede a:
      a) inviare  lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli
enti  che  costituiscono  il  consorzio  ed  a  esercitare  il potere
sostitutivo,  ai  sensi  dell'art. 47,  in  caso di inadempimento nel
termine di novanta giorni dall'invio dello statuto;
      b) convocare  l'assemblea  di insediamento per l'elezione degli
organi del consorzio;
      c) assicurare  con  la propria struttura organizzativa il primo
funzionamento del consorzio.
    5.  Qualora  la forma di cooperazione scelta si la convenzione la
provincia:
      a) acquisisce  il  ruolo di ente incaricato del coordinamento e
convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;
      b) approva  lo  schema  tipo  della  convenzione,  completo del
contratto di servizi tipo con allegata carta dei servizi;
      c) provvede  in  via  sostitutiva  nel caso di inadempienza nel
termine   di   novanta   giorni   dall'invio  dello  schema  tipo  di
convenzione.
    6.   Nelle   altre  forme  associative  si  applicano  pertinenti
disposizioni di legge.
    7.  La  rappresentanza dei comuni all'interno dell'organizzazione
dell'ATO   e'  determinata  dallo  statuto  o  dalla  convenzione  e,
quest'ultimo  caso  le  decisioni  sono assunte secondo gli indirizzi
fissati  dalla  provincia  nelle attivita' di coordinamento di cui al
comma 5.