Art. 29.
               Piano regionale di gestione dei rifiuti
    1.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le
disposizioni  di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n.
22/1997, indica:
      a) i  tipi,  le quantita' e l'origine dei rifiuti da smaltire e
le  possibilita'  di  smaltimento  e di recupero da parte del sistema
industriale;
      b) la   tipologia  ed  il  complesso  degli  impianti  e  delle
attivita' necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
      c) i  criteri  di  individuazione  delle  aree  non idonee alla
localizzazione,  da  parte delle province, degli impianti di cui alla
lettera b);
      d) i  criteri  per l'individuazione delle aree e degli impianti
adatti  allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai
criteri  tecnici  in  base  ai  quali  gli  impianti  di gestione dei
rifiuti,  ad  eccezione  delle discariche, possono essere localizzati
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
      e) la  determinazione  di  disposizioni speciali per rifiuti di
tipo particolare;
      f) le  iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantita',
i  volumi  e  la  pericolosita' dei rifiuti, favorire il recupero dei
rifiuti  di  materiali  ed energia, a promuovere la razionalizzazione
della  raccolta,  della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche
tramite la riorganizzazione dei servizi;
      g) i  criteri  per  l'organizzazione delle attivita di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
      h) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e di
smaltimento;
      i) le  analisi  di  sostenibilita' delle scelte di gestione dei
rifiuti;
      j) i  piani  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
ambientale dei siti inquinati.