Art. 29. Piano regionale di gestione dei rifiuti 1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 22/1997, indica: a) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilita' di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attivita' necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti; c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle province, degli impianti di cui alla lettera b); d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi; e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantita', i volumi e la pericolosita' dei rifiuti, favorire il recupero dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi; g) i criteri per l'organizzazione delle attivita di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento; i) le analisi di sostenibilita' delle scelte di gestione dei rifiuti; j) i piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.