Art. 3.
                       Funzioni delle province
    1. La provincia esercita funzioni di:
      a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;
      b) organizzazione   degli   ambiti  ottimali  di  gestione  ove
previsti dalle leggi di settore;
      c) promozione  di  intese  fra i comuni e supporto in relazione
all'espletamento delle funzioni conferite;
      d) controllo ambientale;
      e) approvazione  e  autorizzazione  di  impianti di particolare
rilevanza;
      f) attuazione di interventi.