Art. 3. Funzioni delle province 1. La provincia esercita funzioni di: a) pianificazione e programmazione a livello provinciale; b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore; c) promozione di intese fra i comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite; d) controllo ambientale; e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza; f) attuazione di interventi.