Art. 30.
            Procedure di approvazione del piano regionale
    1.  Il  piano  regionale e' approvato dal consiglio regionale, su
proposta della giunta con le procedure di cui all'art. 12.
    2.  Il  piano  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale, acquista
efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni.
    3.  Gli  stralci  funzionali  e  tematici,  le  modifiche  e  gli
aggiornamenti al piano sono approvati dal consiglio regionale sentite
le  province e i comuni interessati, qualora non si siano espressi in
sede di accordo di programma.