Art. 30. Procedure di approvazione del piano regionale 1. Il piano regionale e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta con le procedure di cui all'art. 12. 2. Il piano e' pubblicato nel Bollettino ufficiale, acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni. 3. Gli stralci funzionali e tematici, le modifiche e gli aggiornamenti al piano sono approvati dal consiglio regionale sentite le province e i comuni interessati, qualora non si siano espressi in sede di accordo di programma.