Art. 32.
              Piano provinciale di gestione dei rifiuti
    1.  Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, nel rispetto di
quanto  stabilito  dall'art.  20  del decreto legislativo n. 22/1997,
costituisce  specificazione  settoriale  del  piano  territoriale  di
coordinamento  (PTC)  di  cui  all'art.  17  della legge regionale n.
36/1997.  In  particolare,  sulla base delle linee evolutive previste
per  i  diversi  settori  economici  e le aree territoriali, analizza
l'andamento  tendenziale  della  produzione  dei  rifiuti e valuta le
possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi.
    2. Il piano provinciale comprende inoltre:
      a) l'individuazione delle eventuali gestioni subprovinciali;
      b) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti   di  smalti  mento  e  recupero  dei  rifiuti  urbani,  con
indicazioni  plurime  per  ogni tipo di impianto, nonche' le zone non
idonee  alla  localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero
di rifiuti speciali;
      c) l'individuazione  all'interno  degli ATO di aree di raccolta
differenziata  che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione
alle  tipologie  ed  alla quantita' di rifiuti prodotti, all'economia
dei  trasporti,  alle soluzioni tecniche adottate e alle dimensioni e
caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;
      d) l'individuazione   dei   metodi   e   delle   tecnologie  di
smaltimento piu' idonei in relazione alle quantita' e caratteristiche
dei  rifiuti,  agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano
regionale;
      e) l'individuazione   delle  frazioni  di  rifiuto  oggetto  di
raccolta   differenziata  in  relazione  agli  obiettivi  e  relative
modalita' di recupero;
      f) il  fabbisogno  di  discariche necessarie per lo smaltimento
della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non
inferiore a dieci anni;
      g) lo  studio  di  sostenibilita'  ambientale di cui alla legge
regionale n. 38/1998.