Art. 32. Piano provinciale di gestione dei rifiuti 1. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce specificazione settoriale del piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'art. 17 della legge regionale n. 36/1997. In particolare, sulla base delle linee evolutive previste per i diversi settori economici e le aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. 2. Il piano provinciale comprende inoltre: a) l'individuazione delle eventuali gestioni subprovinciali; b) l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smalti mento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali; c) l'individuazione all'interno degli ATO di aree di raccolta differenziata che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alla quantita' di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate e alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento; d) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento piu' idonei in relazione alle quantita' e caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale; e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalita' di recupero; f) il fabbisogno di discariche necessarie per lo smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a dieci anni; g) lo studio di sostenibilita' ambientale di cui alla legge regionale n. 38/1998.