Art. 33. Procedure di approvazione 1. La provincia adotta lo schema di piano entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del piano regionale. 2. Il piano adottato e' inviato alla Regione, per la valutazione di sostenibilita' ambientale, ai comuni e all'ATO, se gia' costituito, per la formulazione di pareri e osservazioni. E', inoltre, depositato nella segreteria della provincia e dei comuni per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque puo' prenderne visione e presentare osservazioni alla provincia e alla Regione. 3. Dell'adozione del piano e dell'avvenuto deposito e' data notizia con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale e su almeno due quotidiani fra quelli maggiormente diffusi nelle province. 4. La giunta regionale si pronuncia sulla sostenibilita' ambientale del piano entro trenta giorni dallo scadere del termine per le osservazioni. Tale parere e' vincolante e non possono essere apportate modifiche al piano in contrasto con esso. 5. La provincia approva il piano entro i successivi trenta giorni motivando l'eventuale difformita' nei confronti dei pareri dei comuni e dell'ATO se gia' costituito, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.