Art. 33.
                      Procedure di approvazione
    1. La provincia adotta lo schema di piano entro dodici mesi dalla
data di pubblicazione del piano regionale.
    2.  Il piano adottato e' inviato alla Regione, per la valutazione
di   sostenibilita'   ambientale,   ai  comuni  e  all'ATO,  se  gia'
costituito,  per  la  formulazione  di  pareri  e  osservazioni.  E',
inoltre, depositato nella segreteria della provincia e dei comuni per
quarantacinque  giorni,  durante  i  quali  chiunque  puo'  prenderne
visione e presentare osservazioni alla provincia e alla Regione.
    3.  Dell'adozione  del  piano  e  dell'avvenuto  deposito e' data
notizia  con  avviso  pubblicato nel Bollettino ufficiale e su almeno
due quotidiani fra quelli maggiormente diffusi nelle province.
    4.   La   giunta  regionale  si  pronuncia  sulla  sostenibilita'
ambientale  del  piano  entro trenta giorni dallo scadere del termine
per  le  osservazioni. Tale parere e' vincolante e non possono essere
apportate modifiche al piano in contrasto con esso.
    5. La provincia approva il piano entro i successivi trenta giorni
motivando l'eventuale difformita' nei confronti dei pareri dei comuni
e  dell'ATO  se  gia'  costituito, dando inoltre atto delle modifiche
apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.