Art. 34.
Procedure   di   approvazione  e  autorizzazione  degli  impianti  di
                        interesse provinciale
    1.   Le   province   approvano   i   progetti   e  rilasciano  le
autorizzazioni  relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio degli
impianti   di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti  secondo  i
procedimenti  definiti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22/1997.
    2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle
province  tutte  le funzioni regionali relative alla realizzazione di
tali impianti.
    3.  La provincia precisa le modalita' relative alla presentazione
delle  domande  di  approvazione  e  autorizzazione  dei progetti, la
documentazione   da  allegare  alle  stesse,  la  composizione  della
conferenza di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997.
    4.  Il  progetto presentato ai fini dell'autorizzazione e' quello
definitivo  come  indicato dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge
quadro in materia di lavori pubblici).
    5.   L'approvazione   del   progetto  da  parte  della  provincia
sostituisce  ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di
visti,  pareri,  autorizzazioni,  ivi  comprese  quelle  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 maggio  1988  n.  203
(attuazione  delle  direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884, 84/360 e
85/203   concernenti   norme   in   materia   di  qualita'  dell'aria
relativamente   a  specifici  agenti  inquinanti  e  di  inquinamento
prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie,
di  organi,  provinciali  e  comunali,  e  consente,  ove occorra, la
realizzazione   dell'impianto   anche   in  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza e indifferibilita' dei lavori.
    6.  L'approvazione  di  cui  al  comma 5 sostituisce anche visti,
pareri,  autorizzazioni,  concessioni, nulla osta relativi a funzioni
statali  qualora  i  competenti rappresentanti siano intervenuti alla
conferenza.
    7.  Non puo' essere autorizzata la realizzazione di una discarica
per  rifiuti  solidi  urbani  localizzata  su  un'area  che  non  sia
acquisita al patrimonio pubblico.
    8.  Le  richieste  di  autorizzazione ad effettuare operazioni di
smaltimento  e  di' recupero in impianti gia' in esercizio, in quanto
autorizzati  ai  sensi  di altre normative, sono sottoposte dall'ente
che procede alle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo n.
22/1997.
    Tale  norma  non si applica alle attivita' di recupero sottoposte
alle   procedure   semplificate  di  cui  all'art.  33,  del  decreto
legislativo medesimo.
    9. A partire dal 10 gennaio 2000, nelle discariche di' dimensioni
inferiori  a  50.000  metri  cubi,  situate in zone montane interne a
prevalente attivita' agricola, realizzate in base alle previsioni del
vigente  piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti, possono essere conferiti da comuni che abbiano raggiunto
le  quote di raccolta differenziata previste dall'art. 24 del decreto
legislativo  n.  22/1997, rifiuti solidi urbani in relazione ai quali
la  provincia  accerti  caratteristiche  equiparabili  a  quelle  dei
rifiuti  assoggettati ai trattamenti previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 22/1997.