Art. 34. Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale 1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997. 2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti. 3. La provincia precisa le modalita' relative alla presentazione delle domande di approvazione e autorizzazione dei progetti, la documentazione da allegare alle stesse, la composizione della conferenza di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997. 4. Il progetto presentato ai fini dell'autorizzazione e' quello definitivo come indicato dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici). 5. L'approvazione del progetto da parte della provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori. 6. L'approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza. 7. Non puo' essere autorizzata la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani localizzata su un'area che non sia acquisita al patrimonio pubblico. 8. Le richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di smaltimento e di' recupero in impianti gia' in esercizio, in quanto autorizzati ai sensi di altre normative, sono sottoposte dall'ente che procede alle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997. Tale norma non si applica alle attivita' di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui all'art. 33, del decreto legislativo medesimo. 9. A partire dal 10 gennaio 2000, nelle discariche di' dimensioni inferiori a 50.000 metri cubi, situate in zone montane interne a prevalente attivita' agricola, realizzate in base alle previsioni del vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, possono essere conferiti da comuni che abbiano raggiunto le quote di raccolta differenziata previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997, rifiuti solidi urbani in relazione ai quali la provincia accerti caratteristiche equiparabili a quelle dei rifiuti assoggettati ai trattamenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22/1997.