Art. 36. Disposizioni per la riduzione dei rifiuti 1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con province, comuni, enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati. 2. La Regione, le province ed i comuni, gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessita', di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone. 3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata. 4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attivita' di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi. 5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantita' dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti. 6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantita' di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non puo' essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.