Art. 36.
              Disposizioni per la riduzione dei rifiuti
    1.  Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione
di  rifiuti,  la  Regione definisce le opportune intese con province,
comuni,  enti  pubblici  e operatori privati della produzione e della
distribuzione, singoli o associati.
    2.  La  Regione,  le  province  ed  i comuni, gli enti, istituti,
aziende  o  amministrazioni  soggette  a vigilanza dei suddetti enti,
devono  fare  uso,  per  le  proprie  necessita',  di carta e cartoni
prodotti   utilizzando   integralmente   o   prevalentemente  residui
recuperabili,  in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro
un  anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore
al  60  per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo
di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.
    3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere
ad  avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per
fotocopiatrici  e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero
in alternativa alla loro raccolta differenziata.
    4.  Nei  capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi
adottati  da  soggetti  di  cui al comma 2 ovvero da essi finanziati,
devono  essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attivita'
di  recupero  di  rifiuti  individuati  dalle  normative statali o da
regolamenti  regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e
quantitativi.
    5.  Nell'ambito  degli  atti  di pianificazione dei comuni devono
essere  indicate  le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in
particolare   per  quelli  derivanti  dalla  raccolta  differenziata,
proporzionalmente  alla  quantita'  dei  rifiuti prodotti ed ai nuovi
insediamenti previsti.
    6.  Il  soggetto  che  intende realizzare un'opera comportante la
produzione  di  quantita'  di  rifiuti  speciali  inerti  superiori a
cinquantamila  metri  cubi deve fornire prova della loro destinazione
finale.  In carenza di tali indicazioni non puo' essere rilasciato il
prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.