Art. 37. Garanzie 1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento, di recupero dei rifiuti, l'ente che autorizza determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire. 2. L'importo della garanzia finanziaria e' determinato con riferimento ai costi di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto nonche' del danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attivita' nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani. 3. La giunta regionale fissa i parametri e le modalita' di costituzione e quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali saranno attivate procedure di certificazione ambientale. Tali riduzioni operano a certificazione avvenuta.