Art. 37.
                              Garanzie
    1.  In  sede  di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni  di  smaltimento,  di  recupero  dei  rifiuti,  l'ente che
autorizza  determina  l'importo  della  garanzia  finanziaria  che il
richiedente e' tenuto a fornire.
    2.  L'importo  della  garanzia  finanziaria  e'  determinato  con
riferimento  ai costi di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e
ripristino  dell'area,  ai  costi  per  la  gestione  di postchiusura
dell'impianto  nonche'  del  danno  derivante  per  gli  enti  locali
dall'interruzione  delle  attivita'  nel  caso  in cui l'impianto sia
destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.
    3.  La  giunta  regionale  fissa  i  parametri  e le modalita' di
costituzione  e quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni
relativamente agli impianti per i quali saranno attivate procedure di
certificazione  ambientale.  Tali  riduzioni operano a certificazione
avvenuta.