Art. 38.
                       Attivita' sperimentali
    1.  Gli  impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano
tecnologie  innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei
rifiuti non sono oggetto di pianificazione.
    2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia alle condizioni
di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 integrate dalle
seguenti:
      a) indicazione  dei  criteri  e delle modalita' di controllo da
parte  dell'ARPAL,  i cui costi sono a carico del soggetto proponente
la sperimentazione;
      b) indicazione  delle  attivita' di monitoraggio da effettuarsi
da parte del soggetto proponente.