Art. 38. Attivita' sperimentali 1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono oggetto di pianificazione. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia alle condizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 integrate dalle seguenti: a) indicazione dei criteri e delle modalita' di controllo da parte dell'ARPAL, i cui costi sono a carico del soggetto proponente la sperimentazione; b) indicazione delle attivita' di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto proponente.