Art. 39. Attivita' e progetti da finanziarie 1. Nell'ambito e con le modalita' del programma di cui all'art. 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti: a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonche' i progetti di incremento della raccolta differenziata; b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti; c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita; d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione; e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti. 2. Le priorita' per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualita' ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.