Art. 39.
                 Attivita' e progetti da finanziarie
    1.   Nell'ambito   e  con  le  modalita'  del  programma  di  cui
all'art. 12,   sono  finanziabili  in  relazione  alla  gestione  dei
rifiuti:
      a) le  strutture  per  la raccolta differenziata e gli impianti
per  la  valorizzazione  dei  materiali  separati dai rifiuti urbani,
nonche' i progetti di incremento della raccolta differenziata;
      b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare
la produzione di rifiuti;
      c) le  forme  comuni  di  raccolta  e  di autosmaltimento degli
esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;
      d) gli  interventi  per  il  trattamento  e recupero di rifiuti
provenienti dalla demolizione e costruzione;
      e) ogni  altra  azione,  progetto  o intervento individuato nel
piano regionale di gestione dei rifiuti.
    2. Le priorita' per l'assegnazione dei contributi di cui al comma
1,  sono  stabilite  in  funzione  della  qualita'  ed  efficacia dei
progetti  volti  alla  riduzione  dei  rifiuti e all'incremento della
raccolta differenziata.