Art. 40.
                          Onere di servizio
    1. La giunta regionale individua:
      a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti  per  i  quali  e'  dovuto un contributo annuale da parte dei
gestori degli impianti al comune ove tali impianti sono siti;
      b) i   criteri   per   la   determinazione  del  contributo  da
commisurarsi  alla  quantita'  e  qualita'  dei  rifiuti movimentati,
nonche'  alla  tipologia  dell'impianto.  Il  contributo  puo' essere
aggiornato ogni tre anni.
    2.  I  relativi  introiti sono destinati in via preferenziale dal
comune per interventi in campo ambientale.