Art. 40. Onere di servizio 1. La giunta regionale individua: a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per i quali e' dovuto un contributo annuale da parte dei gestori degli impianti al comune ove tali impianti sono siti; b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantita' e qualita' dei rifiuti movimentati, nonche' alla tipologia dell'impianto. Il contributo puo' essere aggiornato ogni tre anni. 2. I relativi introiti sono destinati in via preferenziale dal comune per interventi in campo ambientale.