Art. 42.
                         E s c l u s i o n i
    1. Ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui all'art. 7 del decreto
legislativo  n.  22/1997,  ai  fini  dell'applicazione della presente
legge  non  rientrano  tra  i  materiali di scavo costituenti rifiuto
speciale  le terre di scavo non pericolose destinate ad operazioni di
recupero.