Art. 43.
     Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti
    1. Sono competenti per le ordinanze contingibili e urgenti di cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997:
      a) il  sindaco  quando  il ricorso a speciali forme di gestione
dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;
      b) il  presidente  della  provincia  quando  il comune si trovi
nell'impossibilita'  di  provvedere  con  proprie  ordinanze ai sensi
della  lettera  a)  avendo  reiterato  il provvedimento per due volte
ovvero  quando  il  ricorso  a speciali forme di gestione dei rifiuti
interessi piu' comuni all'interno della provincia;
      c) il  presidente  della  giunta  regionale  nei  casi  di  cui
all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997.