Art. 43. Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti 1. Sono competenti per le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997: a) il sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale; b) il presidente della provincia quando il comune si trovi nell'impossibilita' di provvedere con proprie ordinanze ai sensi della lettera a) avendo reiterato il provvedimento per due volte ovvero quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi piu' comuni all'interno della provincia; c) il presidente della giunta regionale nei casi di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997.