Art. 44. Procedure straordinarie 1. Qualora si renda necessario autorizzare i comuni a conferire i rifiuti urbani ad impianti ubicati nel territorio di una provincia diversa da quella di appartenenza, l'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia ricevente. 2. I comuni autorizzati allo smaltimento ai sensi del comma 1, corrispondono un contributo di lire 30 per chilogrammo di rifiuto al comune dove e' localizzato l'impianto e uguale contributo alla provincia ricevente.