Art. 44.
                       Procedure straordinarie
    1. Qualora si renda necessario autorizzare i comuni a conferire i
rifiuti  urbani  ad  impianti ubicati nel territorio di una provincia
diversa  da  quella  di  appartenenza, l'autorizzazione e' rilasciata
dalla provincia ricevente.
    2. I  comuni  autorizzati  allo smaltimento ai sensi del comma 1,
corrispondono  un contributo di lire 30 per chilogrammo di rifiuto al
comune  dove  e'  localizzato  l'impianto  e  uguale  contributo alla
provincia ricevente.