Art. 45.
Smaltimento  interregionale  dei rifiuti e impianti per la produzione
                             di energia
    1. Negli   impianti  localizzati  nel  territorio  regionale,  lo
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  di  materiali  di risulta della
lavorazione  degli  stessi,  prodotti  in  altre regioni, puo' essere
consentito  esclusivamente  previa  definizione di specifiche intese,
convenzioni  o  accordi  di  programma  tra  la  Regione  Liguria, la
provincia  ligure  e  le  altre  regioni  interessate,  previo parere
obbligatorio  del  comune sede dell'impianto. Con le stesse modalita'
puo'  essere  richiesto  e  consentito  lo  smaltimento  in  impianti
localizzati  in  altre  regioni  dei rifiuti urbani e di materiali di
risulta  delle  lavorazioni  degli  stessi  prodotti  nel  territorio
regionale ligure.
    2. Tutti  gli  impianti  di produzione di energia che utilizzano,
come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di
cui   all'art. 22  della  legge  9 gennaio  1991,  n.  9  (norme  per
l'attuazione   del   nuovo   piano   energetico   nazionale:  aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia,   autoproduzione  e  disposizioni  fiscali)  e  successive
modificazioni,  sono  inseriti  nei piani provinciali di gestione dei
rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica
e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31
e  33  del  decreto  legislativo  n.  22/1997, possono essere siglati
accordi  di  programma  ai  sensi dell'art.  22, comma 11 del decreto
legislativo  stesso, a cui partecipano anche la provincia ed i comuni
interessati.  La pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli accordi
determina la modifica dei piani provinciali.