Art. 45. Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia 1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, puo' essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la provincia ligure e le altre regioni interessate, previo parere obbligatorio del comune sede dell'impianto. Con le stesse modalita' puo' essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure. 2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e successive modificazioni, sono inseriti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, possono essere siglati accordi di programma ai sensi dell'art. 22, comma 11 del decreto legislativo stesso, a cui partecipano anche la provincia ed i comuni interessati. La pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli accordi determina la modifica dei piani provinciali.