Art. 46.
                Trasporto transfrontaliero di rifiuti
    1. Chi  svolge  attivita'  di  esportazione  transfrontaliera  di
rifiuti  comprese  nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n.
259/1993   del   consiglio   del   1o febbraio   1993   e  successive
modificazioni,  rivolge istanza alla provincia nella quale e' ubicato
il  soggetto  che  produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto
medesimo.
    2. Chi  svolge  attivita'  di  importazione  transfrontaliera  di
rifiuti  nel  territorio  ligure comprese nel campo di applicazione e
regolamento  (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire
il  modulo di notifica di cui al citato regolamento alla provincia in
cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti.
    3. La  provincia, in attuazione alle disposizioni del decreto del
Ministero  dell'ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (regolamento recante
norme   concernenti   le  modalita'  di  prestazione  della  garanzia
finanziaria   per  il  trasporto  transfrontaliero  di  rifiuti),  in
qualita'   di   autorita'   compente   di   spedizione,  verifica  la
corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto del Ministero ambiente n. 370/98 agli schemi contrattuali
e  agli  importi  di  cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto
ministeriale  e  svolge le relative attivita' di sorveglianza tramite
l'ARPAL.
    4. I  diritti  amministrativi  di  cui  all'art. 3,  comma  2 del
decreto  del  Ministero  ambiente  n.  370/1998 sono corrisposti alla
provincia  e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento
delle  attivita'  di sorveglianza di cui al comma precedente, in base
ad un criterio stabilito con deliberazione della giunta regionale.
    5. La  comunicazione in materia di spedizioni transfrontaliere di
rifiuti   di  cui  all'art. 10,  comma  3,  lettera  b)  del  decreto
legislativo   n.   22/1997  deve  essere  effettuata  alla  provincia
territorialmente competente.