Art. 46. Trasporto transfrontaliero di rifiuti 1. Chi svolge attivita' di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 259/1993 del consiglio del 1o febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla provincia nella quale e' ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo. 2. Chi svolge attivita' di importazione transfrontaliera di rifiuti nel territorio ligure comprese nel campo di applicazione e regolamento (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire il modulo di notifica di cui al citato regolamento alla provincia in cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti. 3. La provincia, in attuazione alle disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (regolamento recante norme concernenti le modalita' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in qualita' di autorita' compente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero ambiente n. 370/98 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale e svolge le relative attivita' di sorveglianza tramite l'ARPAL. 4. I diritti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Ministero ambiente n. 370/1998 sono corrisposti alla provincia e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza di cui al comma precedente, in base ad un criterio stabilito con deliberazione della giunta regionale. 5. La comunicazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 22/1997 deve essere effettuata alla provincia territorialmente competente.