Art. 47. Vigilanza e poteri sostitutivi 1. La Regione vigila che l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformita' ai contenuti del piano regionale di cui all'art. 29. 2. La provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonche' la gestione avvengano nei modi, nei tempi e secondo i contenuti della presente legge, del piano regionale di cui all'art. 29 e del piano provinciale di cui all'art. 32. 3. La provincia, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, nominando un commissario ad acta alfine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute secondo i tempi e le modalita' di cui al comma 2. 4. Il presidente della giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, puo': a) nominare un commissario ad acta che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza; b) provvedere, tramite un commissario ad acta, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del presidente della giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti. 5. Le spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei comuni in relazione ai quali il provvedimento viene assunto. Le spese per l'espropriazione e la realizzazione sono versate dai comuni prima dell'inizio dei lavori.