Art. 47.
                   Vigilanza e poteri sostitutivi
    1. La  Regione  vigila  che  l'approvazione dei piani provinciali
avvenga  nei  tempi e nei modi della presente legge ed in conformita'
ai contenuti del piano regionale di cui all'art. 29.
    2. La  provincia  vigila  che  la  costituzione  degli  ATO  e la
realizzazione  degli  interventi  da  parte  degli stessi, nonche' la
gestione  avvengano  nei  modi, nei tempi e secondo i contenuti della
presente  legge,  del  piano regionale di cui all'art. 29 e del piano
provinciale di cui all'art. 32.
    3. La  provincia,  previa diffida, esercita il potere sostitutivo
nei  confronti  dei  comuni,  nominando un commissario ad acta alfine
dello  svolgimento  delle  funzioni  che  non  siano  state adempiute
secondo i tempi e le modalita' di cui al comma 2.
    4. Il  presidente  della giunta regionale, decorso inutilmente il
termine  per  l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad
adempiere, puo':
      a) nominare  un  commissario  ad  acta  che  svolge le funzioni
oggetto dell'inadempienza;
      b) provvedere,  tramite  un  commissario  ad  acta,  in caso di
documentata   emergenza,   acquisito   il  parere  della  commissione
consiliare  competente,  che  si  esprime  nella  prima  seduta utile
successiva  alla  richiesta,  anche  alla attuazione degli interventi
necessari.  In  tale  caso,  gli  atti  del  presidente  della giunta
regionale  sostituiscono  ogni  concessione,  autorizzazione  o nulla
osta, ove occorrenti.
    5. Le  spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la
gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei comuni
in  relazione  ai  quali il provvedimento viene assunto. Le spese per
l'espropriazione  e  la  realizzazione  sono versate dai comuni prima
dell'inizio dei lavori.