Art. 48. Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata 1. La giunta regionale definisce un metodo standard in base al quale le province certificano le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. 2. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e' effettuato dalle province, anche con verifiche effettuate tramite l'ARPAL, successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 22/1997 e comunicato alla Regione entro venti giorni dalla scadenza. 3. In relazione agli accertamenti di cui al comma 2 la Regione, su proposta della provincia, dispone, con le modalita' di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21, (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), incrementi differenziati dell'ammontare del tributo per ambiti ottimali o per sub-ambiti individuati dalla provincia, ovvero per comuni con oltre 5000 abitanti che si discostino dalle quote fissate dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997.