Art. 48.
    Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata
    1. La  giunta  regionale  definisce un metodo standard in base al
quale   le   province   certificano   le   percentuali   di  raccolta
differenziata raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO.
    2. L'accertamento  relativo  al raggiungimento degli obiettivi di
raccolta  differenziata  e'  effettuato  dalle  province,  anche  con
verifiche  effettuate  tramite l'ARPAL, successivamente alle scadenze
di  cui  all'art.  24,  comma  1,  lettere  a),  b)  e c) del decreto
legislativo  n.  22/1997 e comunicato alla Regione entro venti giorni
dalla scadenza.
    3. In  relazione  agli accertamenti di cui al comma 2 la Regione,
su  proposta  della  provincia,  dispone,  con  le  modalita'  di cui
all'art. 3  della  legge regionale 13 maggio 1996, n. 21, (disciplina
del  tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei rifiuti
solidi),  incrementi  differenziati  dell'ammontare  del  tributo per
ambiti  ottimali o per sub-ambiti individuati dalla provincia, ovvero
per  comuni  con  oltre  5000  abitanti che si discostino dalle quote
fissate dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997.