Art. 49. Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti 1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 22/1997 provvedono, oltreche' i soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda speciale ovvero a capitale pubblico costituita ai sensi della legge n. 142/1990 esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al personale che risulti, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, essere nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, ne' essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneita' al termine del corso di cui all'art. 50. 3. Il personale autorizzato ai sensi del comma 2 ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.