Art. 49.
Accertamento  e  contestazione delle violazioni ai divieti in materia
                       di gestione dei rifiuti
    1. All'accertamento  ed  alla  contestazione  delle violazioni ai
divieti  di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1
e  46  commi  1 e 2 del decreto legislativo n. 22/1997, nonche' delle
violazioni  agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali
di  cui  all'art. 21  del  decreto legislativo n. 22/1997 provvedono,
oltreche'  i  soggetti  indicati  dall'art. 6,  comma  1, della legge
regionale  2 dicembre  1982  n.  45  (norme  per l'applicazione delle
sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di
enti  da  essa  individuati,  delegati  o  subdelegati)  i dipendenti
appositamente  incaricati  dall'azienda  speciale  ovvero  a capitale
pubblico  costituita  ai  sensi  della legge n. 142/1990 esercente il
servizio  pubblico  di  raccolta  dei  rifiuti,  sulla  base  di  una
specifica  e  personale  autorizzazione da parte del presidente della
giunta provinciale.
    2. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  viene  rilasciata  al
personale   che   risulti,  sulla  base  di  apposita  certificazione
presentata  dall'azienda  di appartenenza, essere nel pieno godimento
dei  diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per
delitto  non  colposo,  ne'  essere  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione, previo conseguimento dell'idoneita' al termine del corso
di cui all'art. 50.
    3. Il  personale  autorizzato  ai sensi del comma 2 ed incaricato
dell'accertamento  e  contestazione  delle  violazioni  acquisisce la
qualifica di agente di polizia amministrativa.