Art. 5. Funzioni delle comunita' montane 1. La comunita' montana esercita le funzioni ad essa delegate o subdelegate da parte delle province e dei comuni. 2. La comunita' montana esercita le funzioni: a) di raccolta e trasferimento di dati; b) di autorizzazione di opere in materia di difesa del suolo; c) di attuazione di interventi previsti nei programmi regionali e provinciali.