Art. 5.
                  Funzioni delle comunita' montane
    1.  La  comunita' montana esercita le funzioni ad essa delegate o
subdelegate da parte delle province e dei comuni.
    2. La comunita' montana esercita le funzioni:
      a) di raccolta e trasferimento di dati;
      b) di autorizzazione di opere in materia di difesa del suolo;
      c) di attuazione di interventi previsti nei programmi regionali
e provinciali.