Art. 51.
Piano  degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e
                      valorizzazione del suolo
    1. Il   piano   regionale   di   cui   all'art. 29   contiene  la
pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e
ripristino  ambientale dei siti inquinati nonche' gli interventi e le
azioni volte alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio ambientale.
    2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e conseguente
ripristino  ambientale  dei  siti  contaminati, il piano contiene gli
obiettivi  generali,  i  principi  ed  i  criteri  per individuare le
priorita' degli interventi.
    3. Relativamente    alla    riqualificazione,    salvaguardia   e
valorizzazione  del  patrimonio  ambientale il piano indica i criteri
per la definizione delle zone:
      a) dissestate  da  eventi naturali e antropici e aree vaste che
contengano alloro interno interventi complessi;
      b) interessate da suoli degradati;
      c) di interesse ambientale non incluse in aree protette ai fini
della  protezione  dei  principali  geotopi  e biotopi del territorio
ligure e la promozione di percorsi naturalistici;
      d) con   corpi   idrici   sotterranei   in   acquiferi  fragili
interessati da inquinamenti di tipo antropico o di tipo naturale.
    4. La  giunta  regionale,  anche  in  funzione delle informazioni
contenute  nell'anagrafe  dei  siti  gestita dalla provincia, approva
annualmente:
      a) l'elenco dei siti che richiedono opere di messa in sicurezza
o  di  bonifica, con le caratteristiche degli inquinamenti presenti e
l'indicazione   delle   priorita'   e  del  grado  di  urgenza  degli
interventi;
      b) l'elenco delle zone di cui al comma 3;
      c) la stima degli oneri finanziaria.