Art. 51. Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo 1. Il piano regionale di cui all'art. 29 contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nonche' gli interventi e le azioni volte alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale. 2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e conseguente ripristino ambientale dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorita' degli interventi. 3. Relativamente alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale il piano indica i criteri per la definizione delle zone: a) dissestate da eventi naturali e antropici e aree vaste che contengano alloro interno interventi complessi; b) interessate da suoli degradati; c) di interesse ambientale non incluse in aree protette ai fini della protezione dei principali geotopi e biotopi del territorio ligure e la promozione di percorsi naturalistici; d) con corpi idrici sotterranei in acquiferi fragili interessati da inquinamenti di tipo antropico o di tipo naturale. 4. La giunta regionale, anche in funzione delle informazioni contenute nell'anagrafe dei siti gestita dalla provincia, approva annualmente: a) l'elenco dei siti che richiedono opere di messa in sicurezza o di bonifica, con le caratteristiche degli inquinamenti presenti e l'indicazione delle priorita' e del grado di urgenza degli interventi; b) l'elenco delle zone di cui al comma 3; c) la stima degli oneri finanziaria.