Art. 52. Linee guida e interventi 1. La giunta regionale definisce: a) le linee guida ed i criteri, nell'ambito di quelli emanati dal Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale; b) le azioni volte alla valorizzazione e riutilizzo di prodotti ottenuti mediante tecniche naturali e tecnologie innovative, da utilizzare nella riqualificazione e salvaguardia del suolo e del territorio; c) gli interventi da finanziare le azioni da promuovere ai sensi dell'art. 51, all'interno del programma di cui all'art. 13, sulla base delle priorita' e dei contenuti del piano.