Art. 52.
                      Linee guida e interventi
    1. La giunta regionale definisce:
      a) le  linee  guida ed i criteri, nell'ambito di quelli emanati
dal  Ministero  dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti di
bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale;
      b) le azioni volte alla valorizzazione e riutilizzo di prodotti
ottenuti  mediante  tecniche  naturali  e  tecnologie  innovative, da
utilizzare  nella  riqualificazione  e  salvaguardia  del suolo e del
territorio;
      c) gli  interventi  da  finanziare  le  azioni da promuovere ai
sensi  dell'art. 51,  all'interno  del  programma di cui all'art. 13,
sulla base delle priorita' e dei contenuti del piano.