Art. 53.
                     Competenze della provincia
    1. La provincia predispone l'anagrafe dei siti di cui all'art. 17
comma 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e comunica annualmente:
      a) i siti di cui all'art. 51 comma 1;
      b) le zone con le caratteristiche di cui all'art. 51, comma 3.
    2. Con  il  provvedimento  di  cui  al comma 1, la provincia puo'
fissare  i  termini  di  presentazione dei progetti di bonifica e gli
eventuali termini per l'approvazione da parte dei comuni.