Art. 53. Competenze della provincia 1. La provincia predispone l'anagrafe dei siti di cui all'art. 17 comma 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e comunica annualmente: a) i siti di cui all'art. 51 comma 1; b) le zone con le caratteristiche di cui all'art. 51, comma 3. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la provincia puo' fissare i termini di presentazione dei progetti di bonifica e gli eventuali termini per l'approvazione da parte dei comuni.