Art. 54.
                Effetti del provvedimento provinciale
    1. Il  provvedimento della provincia di individuazione di un'area
fra  quelle  soggette a interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
puo'  imporre,  in  relazione  alla  gravita'  dell'inquinamento e al
rischio potenziale:
      a) il divieto di utilizzare l'area fino all'avvenuta bonifica;
      b) il conseguente vincolo all'utilizzo dell'area in conformita'
a  quanto  previsto  nell'atto di certificazione di avvenuta messa in
sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla provincia stessa.