Art. 54. Effetti del provvedimento provinciale 1. Il provvedimento della provincia di individuazione di un'area fra quelle soggette a interventi di messa in sicurezza e/o bonifica puo' imporre, in relazione alla gravita' dell'inquinamento e al rischio potenziale: a) il divieto di utilizzare l'area fino all'avvenuta bonifica; b) il conseguente vincolo all'utilizzo dell'area in conformita' a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla provincia stessa.