Art. 55.
              Procedure per gli interventi di bonifica
    1. La  messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale
competono  al  soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con
il  proprietario  e  con  i  titolari di diritti reali o personali di
godimento dell'area.
    2. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al
comma  1,  il  comune,  previa  verifica  da  parte  dell'ARPAL delle
condizioni  di  inquinamento,  provvede  d'ufficio  con provvedimento
esecutivo    comprendente    l'addebito    delle    relative    spese
all'inadempiente  e con applicazione di quanto disposto dall'art. 17,
commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 22/1997.
    3. In  caso  di  fallimento  dei  soggetti di cui al comma 1 e di
obblighi  ad  effettuare  operazioni  di  messa  in  sicurezza  o  di
bonifica, il comune acqusisce la posizione di cui all'art. 111, comma
1, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento,
del  concordato  preventivo  dell'amministrazione controllata e della
liquidazione  coatta  amministrativa) qualora effettui a sue spese le
opere necessarie.
    4. Le  funzioni  di  cui  all'art. 17,  commi  4  e 5 del decreto
legislativo  n.  22/1997, attribuite alla Regione sono conferite alla
provincia.
    5. L'istruttoria tecnica relativa agli interventi di cui al comma
1  e'  svolta  dall'ARPAL  per conto dei comuni, o nei casi di cui al
comma 4, dalla provincia.
    6. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al
comma  1,  con  le  eventuali  modifiche, integrazioni e prescrizioni
costituisce  variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori e sostituisce a
tutti  gli  effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese,  i  nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla
legislazione   vigente  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  degli
impianti  e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto
di bonifica.
    7. L'approvazione  di  progetti e di interventi di cui al comma 6
su  aree  ricadenti in piu' comuni appartenenti a province diverse e'
disposta d'intesa fra le province interessate.
    8. Le   garanzie   di   cui  all'art. 17,  comma  4  del  decreto
legislativo  n.  22/1997 sono prestate a favore dell'ente che approva
il   progetto   per   un  ammontare  pari  al  costo  dell'intervento
progettato.  Nel  caso  di  interventi da parte di soggetti pubblici,
tali  garanzie devono essere prestate dall'appaltatore in addizione a
quelle previste dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
    9. Qualora  i  comuni  non  approvino  i progetti di bonifica nei
termini  indicati nel provvedimento di cui all'art. 53, la provincia,
previa diffida, opera in loro sostituzione.
    10. Le  province  forniscono  ogni  sei  mesi  alla  Regione  una
relazione  concernente  i  progetti  di  cui al comma 1 approvati dai
comuni o dalla provincia stessa.