Art. 56.
                        Procedure particolari
    1. Qualora  sulla  base  del  progetto  di bonifica sia possibile
l'utorizzazione   dell'area   per   lotti   successivi   e  ricorrano
particolari  condizioni  di  interesse  pubblico,  con  riguardo allo
sviluppo  economico  ed occupazione della zona interessata, il comune
puo', previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da
parte  della  provincia,  e  in assenza di interazione tra gli stessi
rilasciare  la concessione edilizia ed il certificato di agibilita' e
di abitabilita' relativo alle opere nei singoli lotti, fermo restando
lo  svincolo  delle  garanzie di cui all'art. 17, comma 4 del decreto
legislativo   n.   22/1997,  ad  avvenuto  completamento  dell'intero
progetto di bonifica.
    2. Qualora il soggetto obbligato, nel caso di cui al comma 1, non
completi il progetto di bonifica approvato, il comune, previa diffida
ad  adempiere, provvede d'ufficio e incamera la garanzie destinandole
al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
    3. La  certiticazione puo' essere rilasciata anche in presenza di
processi  di  depurazione  a  lungo  termine  della  falda acquifera,
qualora  l'area  soprastante  sia  stata bonificata in conformita' al
progetto assentito. La depurazione della falda dovra' comunque essere
garantita  fino  al  raggiungimento  degli  standard  prescritti  nel
progetto  stesso,  fermo  restando  lo  svincolo  delle  garanzie  ad
avvenuta  attuazione  di  tutto  il proggetto di bonifica ovvero allo
svincolo  in  via  proporzionale  alle opere fatte qualora il periodo
tecnicamente  necessario  per la depurazione della falda superi i due
anni.
    4. Per  la  bonifica  di  discariche  o  aree  inquinate  la  cui
responsabilita'   e'  riconducibile  esclusivamente  ad  un  soggetto
pubblico, il comune, sulla base di un progetto generale e di un piano
economico   finanziario  che  dimostri  la  possibilita'  di  coprire
l'intero  importo  dell'intervento  nel  termine massimo di tre anni,
puo'   approvare   anche  singoli  stralci  funzionali  del  progetto
generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo e' efficace
a ridurre l'inquinamento.