Art. 56. Procedure particolari 1. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utorizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni di interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazione della zona interessata, il comune puo', previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della provincia, e in assenza di interazione tra gli stessi rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilita' e di abitabilita' relativo alle opere nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo delle garanzie di cui all'art. 17, comma 4 del decreto legislativo n. 22/1997, ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. 2. Qualora il soggetto obbligato, nel caso di cui al comma 1, non completi il progetto di bonifica approvato, il comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio e incamera la garanzie destinandole al finanziamento di interventi di cui alla presente legge. 3. La certiticazione puo' essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformita' al progetto assentito. La depurazione della falda dovra' comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, fermo restando lo svincolo delle garanzie ad avvenuta attuazione di tutto il proggetto di bonifica ovvero allo svincolo in via proporzionale alle opere fatte qualora il periodo tecnicamente necessario per la depurazione della falda superi i due anni. 4. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilita' e' riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico finanziario che dimostri la possibilita' di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, puo' approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo e' efficace a ridurre l'inquinamento.