Art. 57.
                       Procedure semplificate
    1. Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di incolumita'
pubblica  e  dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, sino all'entrata in vigore
dei  provvedimenti  statali  di  cui  all'art. 17,  comma  1, decreto
legislativo n. 22/1997, e successivamente, qualora non siano con essi
incompatibili,  si  applicano  le  procedure  semplificate  di cui ai
seguenti commi.
    2. Nei  casi  di situazioni di emergenza da cui possa derivare un
rischio per l'ambiente e che richiedano immediate interventi di messa
in    sicurezza    o    di   bonifica,   il   soggetto   responsabile
dell'inquinamento  e'  tenuto  a  dare notifica dell'evento, entro le
quarantotto ore successive, al comune alla provincia e agli organi di
controllo  sanitario  ed  ambientale competenti per territorio. Entro
ulteriori  quarantotto  ore  il  soggetto e' tenuto a notiticare agli
stessi soggetti gli interventi adottati.
    3. Nei  casi  in  cui,  per  effettuare  interventi  di  messa in
sicurezza  e  bonifica  di  siti  inquinati,  sia  stata compiuta una
completa  analisi  diagnostica  del  suolo  per  accertare  lo  stato
dell'inquinamento,  dalla  quale  risulti  che possono essere attuati
interventi   che   permettano   il   raggiungimento   dei  limiti  di
accettabitita'   della   contaminazione   dei  suoli  e  delle  acque
superficiali   e   sotterranee  fissati  con  regolamenti  statali  e
regionali,    senza   la   realizzazione   di   opere,   impianti   o
infrastrutture, il sogetto tenuto alla realizzazione degli interventi
deve notificare l'inizio delle operazioni al comune ed alla provincia
con almeno venti giorni di anticipo.
    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3:
      a) le notificazioni devono contenere:
        1) la localizzazione del sito interessato dagli interventi;
        2) i  fattori che hanno deterninato l'inquinamento nonche' le
tipologie e le quantita' dei contaminanti;
        3) le componenti ambientali interessate;
        4) la descrizione degli interventi;
        5) le modalita' di smaltimento dei rifiuti;
      b) a  seguito  della  notifica  la  provincia  e  il comune, di
intesa,  possono impartire prescrizioni ed interventi integrativi per
il soggetto attuatore;
      c) i soggetti responsabili dell'inquinamento, a conclusione dei
lavori,   devono  presentare  idonea  certificazione  comprovante  il
raggiungimento dei limiti di accettabilita'.
    5.  Nei  casi di cui al comma 3, alla notificazione devono essere
allegati gli esiti dell'analisi diagnostica effettuata.