Art. 57. Procedure semplificate 1. Fermo restando quanto previsto in materia di incolumita' pubblica e dall'art. 55, commi 1, 2 e 3, sino all'entrata in vigore dei provvedimenti statali di cui all'art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 22/1997, e successivamente, qualora non siano con essi incompatibili, si applicano le procedure semplificate di cui ai seguenti commi. 2. Nei casi di situazioni di emergenza da cui possa derivare un rischio per l'ambiente e che richiedano immediate interventi di messa in sicurezza o di bonifica, il soggetto responsabile dell'inquinamento e' tenuto a dare notifica dell'evento, entro le quarantotto ore successive, al comune alla provincia e agli organi di controllo sanitario ed ambientale competenti per territorio. Entro ulteriori quarantotto ore il soggetto e' tenuto a notiticare agli stessi soggetti gli interventi adottati. 3. Nei casi in cui, per effettuare interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, sia stata compiuta una completa analisi diagnostica del suolo per accertare lo stato dell'inquinamento, dalla quale risulti che possono essere attuati interventi che permettano il raggiungimento dei limiti di accettabitita' della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee fissati con regolamenti statali e regionali, senza la realizzazione di opere, impianti o infrastrutture, il sogetto tenuto alla realizzazione degli interventi deve notificare l'inizio delle operazioni al comune ed alla provincia con almeno venti giorni di anticipo. 4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3: a) le notificazioni devono contenere: 1) la localizzazione del sito interessato dagli interventi; 2) i fattori che hanno deterninato l'inquinamento nonche' le tipologie e le quantita' dei contaminanti; 3) le componenti ambientali interessate; 4) la descrizione degli interventi; 5) le modalita' di smaltimento dei rifiuti; b) a seguito della notifica la provincia e il comune, di intesa, possono impartire prescrizioni ed interventi integrativi per il soggetto attuatore; c) i soggetti responsabili dell'inquinamento, a conclusione dei lavori, devono presentare idonea certificazione comprovante il raggiungimento dei limiti di accettabilita'. 5. Nei casi di cui al comma 3, alla notificazione devono essere allegati gli esiti dell'analisi diagnostica effettuata.