Art. 58.
                           S a n z i o n i
    1. E'  soggetto  ad  una  sanzione  pecuniaria  da L. 2.000.000 a
L. 20.000.000 chi non ottempera a:
      a) divieti   conseguenti   ai   provvedimenti   provinciali  di
individuazione  di un'area fra quelle soggette ad interventi di messa
in  sicurezza  e  bonifica, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e
b);
      b) prescrizioni   impartite   da  provincia  e  comune  per  la
realizzazione degli intervnti di cui all'art. 57.
    2. E'  soggetto  ad  una  sanzione  pecuniaria  da L. 1.000.000 a
L. 10.000.000 nei casi di:
      a) omessa  o  ritardata  notifica  al  comune  e alla provincia
dell'inizio di operazioni di bonifica nei casi di cui all'art. 57;
      b) omessa  presentazione  della  certificazione  comportante il
raggiungimento   dei  limiti  di  accettabilita',  nei  casi  di  cui
all'art. 57.
    3. Alle  funzioni  conseguenti  al  mancato  pagamento  in misura
ridotta   provvedono   le  province,  in  funzione  delle  rispettive
competenze.
    4. Una  quota  pari al 50 per cento degli introiti delle sanzioni
di  cui  ai  commi  1  e  2  e' trasferita all'ARPAL e destinata allo
svolgimento dei controlli ambientali.
    5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati
ad opere di risanamento ambientale.