Art. 58. S a n z i o n i 1. E' soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 chi non ottempera a: a) divieti conseguenti ai provvedimenti provinciali di individuazione di un'area fra quelle soggette ad interventi di messa in sicurezza e bonifica, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e b); b) prescrizioni impartite da provincia e comune per la realizzazione degli intervnti di cui all'art. 57. 2. E' soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nei casi di: a) omessa o ritardata notifica al comune e alla provincia dell'inizio di operazioni di bonifica nei casi di cui all'art. 57; b) omessa presentazione della certificazione comportante il raggiungimento dei limiti di accettabilita', nei casi di cui all'art. 57. 3. Alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta provvedono le province, in funzione delle rispettive competenze. 4. Una quota pari al 50 per cento degli introiti delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e' trasferita all'ARPAL e destinata allo svolgimento dei controlli ambientali. 5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad opere di risanamento ambientale.