Art. 61. Competenze della Regione 1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma dell'art. 83 del decreto legislativo n. 112/1998, sono di competenza della Regione le funzioni relative: a) all'adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria) nei termini di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 (mobilita' sostenibile nelle aree urbane) e all'individuazione, in attuazione del piano stesso, di aree regionali o, di intesa con altre regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori particolari; b) all'individuazione delle aree nelle quali possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale ambiente 20 maggio 1991; c) alla concertazione con la provincia e il comune delle misure programmate previste dall'art. 2 del decreto ministeriale ambiente 27 marzo 1998 e all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 ottobre 1998 (individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione); d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera, sulla base dei criteri individuati dallo Stato ed alla definizione dei criteri per la gestione anche degli altri strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualita' dell'aria, quali le reti di rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, la cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento; e) all'individuazione degli enti locali tenuti a definire, unitamente alla Regione, i modi ed i tempi per l'aggiornamento degli inventari e la ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti; f) alla determinazione dei criteri cui gli enti competenti alla formulazione dell'autorizzazione unica ambientale devono uniformarsi per l'inserimento nel medesimo delle prescrizioni relative alle emissioni; g) alla definizione, relativamente agli impianti non rientranti negli elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE e alla direttiva 96/61/CEE dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento mediante autocertificazione; h) alla predisposizione della relazione regionale annuale sulla qualita' dell'aria, tenuto conto delle relazioni predisposte dalle province e dai comuni rientranti nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento; i) all'indirizzo e coordinamento dei compiti dell'ARPAL nella materia.