Art. 61.
                      Competenze della Regione
    1. Ferme   restando   le   attribuzioni   dello   Stato  a  norma
dell'art. 83  del decreto legislativo n. 112/1998, sono di competenza
della Regione le funzioni relative:
      a) all'adozione  del piano per il risanamento e la tutela della
qualita'  dell'aria  di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del
20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento  e la tutela della qualita' dell'aria) nei termini di cui
al  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 (mobilita'
sostenibile  nelle  aree  urbane) e all'individuazione, in attuazione
del  piano  stesso,  di aree regionali o, di intesa con altre regioni
interessate,  interregionali  nelle  quali le emissioni o la qualita'
dell'aria sono soggette a limiti o valori particolari;
      b) all'individuazione    delle   aree   nelle   quali   possono
manifestarsi  episodi  acuti  di  inquinamento  atmosferico  ai sensi
dell'art. 9 del decreto ministeriale ambiente 20 maggio 1991;
      c) alla concertazione con la provincia e il comune delle misure
programmate  previste  dall'art. 2  del decreto ministeriale ambiente
27 marzo  1998  e  all'art. 4,  comma  1,  del  decreto  del Ministro
dell'ambiente   del   23 ottobre  1998  (individuazione  dei  criteri
ambientali  e  sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure
di limitazione alla circolazione);
      d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari delle emissioni
in  atmosfera, sulla base dei criteri individuati dallo Stato ed alla
definizione  dei  criteri per la gestione anche degli altri strumenti
necessari  ad  impostare  le  azioni di pianificazione, prevenzione e
controllo  delle  emissioni e della qualita' dell'aria, quali le reti
di  rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli
inquinanti,  la  cartografia di riferimento per la rappresentazione e
per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;
      e) all'individuazione  degli  enti  locali  tenuti  a definire,
unitamente  alla Regione, i modi ed i tempi per l'aggiornamento degli
inventari e la ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti;
      f) alla determinazione dei criteri cui gli enti competenti alla
formulazione  dell'autorizzazione unica ambientale devono uniformarsi
per  l'inserimento  nel  medesimo  delle  prescrizioni  relative alle
emissioni;
      g) alla definizione, relativamente agli impianti non rientranti
negli  elenchi  allegati  alla  direttiva 84/360/CEE e alla direttiva
96/61/CEE  dei  requisiti  tecnico  costruttivi  e  gestionali  e  la
modulistica     per     l'accesso     al     procedimento    mediante
autocertificazione;
      h) alla predisposizione della relazione regionale annuale sulla
qualita'  dell'aria,  tenuto  conto delle relazioni predisposte dalle
province  e  dai  comuni  rientranti  nelle aree a rischio di episodi
acuti di inquinamento;
      i) all'indirizzo  e  coordinamento dei compiti dell'ARPAL nella
materia.