Art. 63. Competenze del comune 1. Sono di competenza del comune, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni di cui agli articoli 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relative al procedimento amministrativo, in materia di autorizzazione e controllo alla costruzione ed esercizio degli impianti che possono accedere al procedimento mediante autocertificazione. 2. Spetta ai sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, individuate dalla Regione ai sensi del D.M. ambiente 20 maggio 1991, ovvero gia' inseriti nell'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994: a) attuare i contenuti della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di sarico dei veicoli - Bollino Blu - ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice della strada); b) adottare le misure tecniche e organizzative in applicazione del D.M. ambiente 27 marzo 1998; c) provvedere ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 23 ottobre 1998, di concerto con la provincia, alla valutazione preliminare della qualita' dell'aria del territorio comunale e alla predisposizione del rapporto annuale di cui all'llegato 2 del medesimo decreto; d) diporre, di concerto con la provincia e la Regione, le misure di cui all'art. 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, che devono essere coerenti con i piani di tutela della qualita' dell'aria regionale e provinciali. e) aggiornare gli inventari delle emissioni in atmosfera secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera e). 3. I comuni, tramite l'ARPAL, inseriscono nel sistema informativo dellambiente ligure (SIRAL) i dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza.