Art. 63.
                        Competenze del comune
    1. Sono  di  competenza  del  comune,  ai  sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni di cui agli articoli 6 e
15  del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, relative
al  procedimento  amministrativo,  in  materia  di  autorizzazione  e
controllo  alla  costruzione  ed esercizio degli impianti che possono
accedere al procedimento mediante autocertificazione.
    2.  Spetta ai sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di
episodi  acuti di inquinamento atmosferico, individuate dalla Regione
ai  sensi  del  D.M.  ambiente  20  maggio 1991, ovvero gia' inseriti
nell'allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994:
      a) attuare i contenuti della direttiva del Ministero dei lavori
pubblici 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di sarico dei
veicoli  -  Bollino Blu - ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice della
strada);
      b) adottare  le misure tecniche e organizzative in applicazione
del D.M. ambiente 27 marzo 1998;
      c) provvedere  ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Ministro
dell'ambiente  23  ottobre  1998,  di concerto con la provincia, alla
valutazione  preliminare  della  qualita'  dell'aria  del  territorio
comunale   e   alla  predisposizione  del  rapporto  annuale  di  cui
all'llegato 2 del medesimo decreto;
      d)  diporre,  di  concerto  con  la  provincia e la Regione, le
misure  di  cui  all'art.  4  del  D.M. ambiente 23 ottobre 1998, che
devono essere coerenti con i piani di tutela della qualita' dell'aria
regionale e provinciali.
      e) aggiornare   gli  inventari  delle  emissioni  in  atmosfera
secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera e).
    3. I comuni, tramite l'ARPAL, inseriscono nel sistema informativo
dellambiente ligure (SIRAL) i dati desumibili dalle autorizzazioni di
propria competenza.