Art. 65. Pianificazione regionale 1. Il piano di cui all'art. 61, comma 1, lettera a), ha come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si fa il superamento o rischio di superamento dei valori di qualita' dell'aria di riferimento, individuati dalla normativa statale, e, in via generale, tende a garantire la tutela dell'ambiente mediante un azione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovono il miglioramento complessivo della qualita' dell'aria. Tali interventi sono in particolare finalizzati: a) al miglioramento della qualita' dell'aria, in termini di concentrazioni inquinanti attese negli ambienti di vita, per le zone maggiormente inquinate; b) alla tutela della qualita' dell'aria per le zone meno inquinate o da sottoporre a particolare tutela; c) alla minimizzazione dell'accumulo di sostanze tossico nocive in altri comparti ambientali e quindi del trasferimento dell'inquinamento da un comparto ad un altro; d) alla minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti. 2. Ai fini di cui al comma 1 il piano regionale, tenuto conto di eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) provvede a definire: a) i contenuti delle azioni volte al rilevamento della qualita' dell'aria; b) la strategia volta alla prevenzione, conservazione, protezione e risanamento del proprio territorio, fissando, ove necessario, per specifici ambiti territoriali, particolari valori limite delle emissioni e di qualita' dell'aria promuovendo tecnologie a minore impatto ambientale; c) i criteri per la predisposizione dei piani di intervento operativo di cui al D.M. ambiente 20 maggio 1991 e dei piani provinciali di risanamento della qualita' dell'aria; d) le azioni volte allo sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualita' dell'aria.