Art. 66.
                     Effetti del piano regionale
    1.  Il  piano di cui all'art. 61 e' approvato con le procedure di
cui  all'art.  11  costituisce specificazione dell'Agenda 21 e i suoi
contenuti  assumono  efficacia  vincolante  per i soggetti pubblici e
privati   che  esercitano  funzioni  ed  attivita'  disciplinate  dal
presente capo.