Art. 67. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione 1. Ferma restando la possibilita' del ricorso alle procedure dello sportello unico, cosi' come disciplinate dalla legge regionale 9/1999, il gestore presenta all'Ente competente unitamente alla domanda, la documentazione tecnica contenente gli elementi indicati nei modelli elaborati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera g) o dell'art. 20. 2. La domanda e' corredata dall'impegno di farsi carico dell'onere dei provvedimenti da adottare in conseguenza del verificarsi di danni all'ambiente riconducibili all'attivita' gestita. 3. Qualora si tratti di impianti di competenza comunale il gestore sulla base della modulistica predisposta dichiara la corrispondenza del progetto ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla giunta regionale e la sua compatibilita' con il vigente strumento urbanistico. 4. Qualora il comune non comunichi il proprio motivato diniego entro sessanta giorni il gestore ha facolta' di realizzare e avviare l'impianto in conformita' alla domanda e autocertificazione prodotte purche' abbia ottenuto la concessione edilizia o altri atti di assenso prescritti per legge. 5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'ente competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto, ove del caso nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e secondo le procedure di cui alla disciplina dello sportello unico. 6. Entro i quindici giorni seguenti dalla data fissata nell'autorizzazione o nella comunicazione per la messa a regime dell'impianto, il gestore fornisce i dati relativi all'esito del collaudo che deve essere effettuato da soggetti abilitati, nonche' i dati relativi alle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni decorrenti dalla stessa data. 7. Decorsi ventiquattro mesi dalla data della domanda senza che l'impianto sia stato costruito e messo in esercizio l'autorizzazione, anche se rilasciata ex lege, decade automaticamente.