Art. 67.
            Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
    1.  Ferma  restando  la  possibilita'  del ricorso alle procedure
dello  sportello unico, cosi' come disciplinate dalla legge regionale
9/1999,  il  gestore  presenta  all'Ente  competente  unitamente alla
domanda,  la  documentazione tecnica contenente gli elementi indicati
nei  modelli  elaborati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 61,
comma 1, lettera g) o dell'art. 20.
    2.   La   domanda  e'  corredata  dall'impegno  di  farsi  carico
dell'onere   dei   provvedimenti   da  adottare  in  conseguenza  del
verificarsi   di   danni   all'ambiente  riconducibili  all'attivita'
gestita.
    3.  Qualora  si  tratti  di  impianti  di  competenza comunale il
gestore   sulla   base  della  modulistica  predisposta  dichiara  la
corrispondenza  del  progetto  ai  requisiti  tecnico  costruttivi  e
gestionali  definiti  dalla  giunta regionale e la sua compatibilita'
con il vigente strumento urbanistico.
    4.  Qualora  il  comune non comunichi il proprio motivato diniego
entro  sessanta giorni il gestore ha facolta' di realizzare e avviare
l'impianto  in conformita' alla domanda e autocertificazione prodotte
purche'  abbia  ottenuto  la  concessione  edilizia  o  altri atti di
assenso prescritti per legge.
    5.  Fuori  dei  casi  di  cui al comma 4 l'ente competente, entro
novanta  giorni  dalla  data di ricevimento della domanda, approva il
progetto  e  autorizza  la  realizzazione dell'impianto, ove del caso
nell'ambito   dell'autorizzazione   unica  ambientale  e  secondo  le
procedure di cui alla disciplina dello sportello unico.
    6.   Entro   i   quindici  giorni  seguenti  dalla  data  fissata
nell'autorizzazione  o  nella  comunicazione  per  la  messa a regime
dell'impianto,  il  gestore  fornisce  i  dati relativi all'esito del
collaudo  che deve essere effettuato da soggetti abilitati, nonche' i
dati  relativi  alle emissioni effettuate per un periodo continuativo
di dieci giorni decorrenti dalla stessa data.
    7.  Decorsi  ventiquattro mesi dalla data della domanda senza che
l'impianto sia stato costruito e messo in esercizio l'autorizzazione,
anche se rilasciata ex lege, decade automaticamente.