Art. 68.
      Reti di rilevamento e controllo della qualita' dell'aria
    1.  I  dati  raccolti  da sistemi di controllo continuo, inerenti
parametri  fisici, chimici e biologici finalizzati al controllo delle
emissioni,  della qualita' dell'aria e della situazione meteorologica
sono trasmessi al nodo provinciale di raccolta ed elaborazione dati a
cura  e  spese  del gestore del sistema di controllo. La provincia ne
dispone il trasferimento al SIRAL.