Art. 68. Reti di rilevamento e controllo della qualita' dell'aria 1. I dati raccolti da sistemi di controllo continuo, inerenti parametri fisici, chimici e biologici finalizzati al controllo delle emissioni, della qualita' dell'aria e della situazione meteorologica sono trasmessi al nodo provinciale di raccolta ed elaborazione dati a cura e spese del gestore del sistema di controllo. La provincia ne dispone il trasferimento al SIRAL.