Art. 69.
                       Esercizio di controllo
    1. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo il comune e la
provincia,  secondo  le  rispettive competenze, possono effettuare in
qualunque   momento,   presso   gli  insediamenti  aventi  emissioni,
sopralluoghi  e  prelevamenti  di  campioni  atti alla determinazione
qualitativa   e   quantitativa  degli  inquinanti  prima  e  dopo  il
trattamento mediante gli impianti di contenimento.
    2.  Il  gestore dell'insediamento deve adoperarsi affinche' siano
forniti  tutti  i  dati  relativi  al funzionamento degli impianti di
contenimento  delle  emissioni  e  siano  facilitate le operazioni di
controllo  e  prelevamento di campioni. Il gestore ha facolta' di far
presenziare  un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi
successive al prelevamento.
    3.  Qualora  il  sopralluogo  evidenzi  un  assetto impiantistico
difforme dai contenuti dell'autocertificazione o dell'autorizzazione,
fatti  salvi  i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di
correzioni  o  integrazioni,  ne  viene  data immediata comunicazione
all'Ente    responsabile    del   procedimento   autorizzatorio   per
l'assunzione del provvedimento di riduzione in pristino.
    4.  La conclusione di ogni verifica ispettiva condotta dall'ARPAL
comporta,   per   quest'ultima,   la  redazione  e  l'invio  all'Ente
competente di apposita relazione.