Art. 69. Esercizio di controllo 1. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo il comune e la provincia, secondo le rispettive competenze, possono effettuare in qualunque momento, presso gli insediamenti aventi emissioni, sopralluoghi e prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti prima e dopo il trattamento mediante gli impianti di contenimento. 2. Il gestore dell'insediamento deve adoperarsi affinche' siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di contenimento delle emissioni e siano facilitate le operazioni di controllo e prelevamento di campioni. Il gestore ha facolta' di far presenziare un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi successive al prelevamento. 3. Qualora il sopralluogo evidenzi un assetto impiantistico difforme dai contenuti dell'autocertificazione o dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni, ne viene data immediata comunicazione all'Ente responsabile del procedimento autorizzatorio per l'assunzione del provvedimento di riduzione in pristino. 4. La conclusione di ogni verifica ispettiva condotta dall'ARPAL comporta, per quest'ultima, la redazione e l'invio all'Ente competente di apposita relazione.