Art. 7. Enti parco 1. Gli enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'art. 18, comma 2, lett. b).