Art. 7.
                             Enti parco
    1.  Gli  enti  parco,  nell'ambito delle funzioni loro attribuite
dall'art. 7  della  legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino
delle  aree  protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti
in  materia  di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali,
promozione  ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e
scientifici,  anche  in  coordinamento  con i programmi di educazione
ambientale di cui all'art. 18, comma 2, lett. b).