Art. 72. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 e' abrogata. 2. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998, e' aggiunta la seguente: "1-bis) approvare il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, a stralci annuali nell'ambito del programma triennale di intervento di cui alla legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia, secondo i criteri di cui all'allegato "A" della legge, sulla base dei piani di risanamento comunali di cui all'art. 10 e in base alle risorse finanziarie assegnate dallo Stato". 3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 e' sostituito dal seguente: "3. La giunta regionale, relativamente all'adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce il parere della Sezione valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio. 4. La lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 e' abrogata. 5. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Spetta al dirigente procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalita'".