Art. 72.
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12
    1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
12/1998 e' abrogata.
    2.  Dopo  la  lettera  l)  del  comma  2  dell'art. 2 della legge
regionale n. 12/1998, e' aggiunta la seguente:
    "1-bis)  approvare  il  piano  triennale  di  intervento  per  la
bonifica  dall'inquinamento  acustico,  a stralci annuali nell'ambito
del  programma triennale di intervento di cui alla legge regionale di
recepimento  del  decreto  legislativo  n.  112/1998  in  materia  di
ambiente,  difesa  del  suolo  ed  energia,  secondo i criteri di cui
all'allegato  "A"  della  legge,  sulla base dei piani di risanamento
comunali  di  cui  all'art. 10  e  in  base  alle risorse finanziarie
assegnate dallo Stato".
    3.  Il  comma  3  dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998 e'
sostituito dal seguente:
    "3. La giunta regionale, relativamente all'adozione degli atti di
cui  alla  lettera g) del comma 2, acquisisce il parere della Sezione
valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio.
    4. La lettera h) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n.
12/1998 e' abrogata.
    5.  Dopo  il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1998
e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.  Spetta  al  dirigente  procedere al riconoscimento della
figura  di  tecnico  competente  in acustica ambientale e adeguare le
relative procedure e modalita'".