Art. 73.
                  Finalita' e campo di applicazione
    1.  Il  presente  capo disciplina le modalita' di esercizio delle
competenze  attribuite  alla  Regione  e  indicate  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della
direttiva  CEE  n.  82/501  relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi  con determinate attivita' industriali) al fine di prevenire
e  limitare  le  conseguenze per l'uomo e per l'ambiente di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i
necessari   obiettivi  di  sicurezza  generale  nella  progettazione,
realizzazione  e  gestione  delle  attivita' industriali che ne fanno
uso.
    2. La Sezione II del presente capo recepisce i principi contenuti
nella  direttiva  96/82/CEE  sul  controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
    3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione
a  far  data  dall'entrata  in  vigore  della  normativa  statale  di
recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo
con le nuove disposizioni statali assunti dalla giunta regionale.