Art. 73. Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente capo disciplina le modalita' di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali) al fine di prevenire e limitare le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attivita' industriali che ne fanno uso. 2. La Sezione II del presente capo recepisce i principi contenuti nella direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della normativa statale di recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo con le nuove disposizioni statali assunti dalla giunta regionale.