Art. 74.
                      Competenze della Regione
    1.  Ferme  restando  le  attribuzioni  dello  Stato a norma della
lettera p)  dell'art.  69 del decreto legislativo n. 112/1998 sono di
competenza della Regione:
      a) le  funzioni amministrative relative alle industrie soggette
all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;
      b) la   vigilanza  mirata  ad  accertare  che  il  fabbricante,
soggetto   all'obbligo  di  notifica  o  di  dichiarazione,  mantenga
costantemente,  nell'esercizio  dell'attivita' industriale, le misure
di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
      c) la   richiesta,   in  qualsiasi  momento  od  occasione,  al
fabbricante  che  esercita  un'attivita'  industriale  rientrante nel
campo  di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
175/1988,  di  dimostrare  di  aver provveduto all'individuazione dei
rischi  di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di
sicurezza  e  all'informazione,  addestramento ed equipaggiamento dei
dipendenti  e  di  coloro  che  accedono  nell'azienda  per motivi di
lavoro;
      d) lo  stabilire  i  criteri, sentiti i comuni interessati, per
l'individuazione  delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti
nelle  quali  la  probabilita'  e possibilita' o le conseguenze di un
incidente  rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della
vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree puo
richiedersi  la  notifica  nonche'  la  predisposizione  di  piani di
emergenza esterni;
      e) la  raccolta  in  caso di accadimento di incidente rilevante
delle   informazioni   eventualmente   necessarie   al  completamento
dell'analisi   dello   stesso,  la  formulazione,  se  del  caso,  di
prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;
      f) la  comminazione delle sanzioni previste dall'art. 21, comma
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;
      g) la  conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche
connesse  al  rischio di incidente, che possa provocare anche effetti
transfrontalieri,  all'impiego  di  tecnologie  e processi produttivi
piu' sicuri e a minore impatto ambientale;
      h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le
altre  componenti  territoriali,  sanitarie  e  di  protezione civile
nell'ambito del sistema informativo regionale;
      i) lo   svolgimento   di  ogni  altra  attivita'  connessa  con
l'esercizio delle competenze attribuite.
    2.  Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione
opera  d'intesa  con  gli  enti  ed  organismi interessati e sente le
associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli
interventi  eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni
entro sessanta giorni dalla richiesta.
    3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72,
comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, applica le disposizioni
definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla direttiva
96/82/CEE  in  coerenza  con  i  criteri  ed il riparto di competenze
fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'art. 80.
    4.  Presso  la  Regione  secondo  le procedure disciplinate dalle
vigenti  leggi  in  materia  di protezione civile, viene attivata una
Unita'  di  Crisi,  formata  da  figure  professionali  specifiche  e
reperite  tra  quelle  esistenti nell'organico regionale, in funzione
della  gravita'  ed  emergenza  da  affrontare,  che viene riunita in
seguito ad accadimento di incidente rilevante.