Art. 74. Competenze della Regione 1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della lettera p) dell'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza della Regione: a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988; b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attivita' industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti; c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attivita' industriale rientrante nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro; d) lo stabilire i criteri, sentiti i comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilita' e possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree puo richiedersi la notifica nonche' la predisposizione di piani di emergenza esterni; e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria; f) la comminazione delle sanzioni previste dall'art. 21, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988; g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi piu' sicuri e a minore impatto ambientale; h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale; i) lo svolgimento di ogni altra attivita' connessa con l'esercizio delle competenze attribuite. 2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla direttiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'art. 80. 4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unita' di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravita' ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.