Art. 75. Informazione alla popolazione 1. Con i limiti e le modalita' di cui all'art. 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle vigenti norme, contiene l'indicazione: a) del tipo di processo produttivo; b) delle sostanze utilizzate e/o in deposito, delle loro quantita' e delle loro caratteristiche tossicologiche; c) dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle conseguenze previste in caso di accadimento; d) delle conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e delle misure integrative di sicurezza che sono state prescritte; e) delle cautele e dei comportamenti da adottare in caso di incidente.