Art. 75.
                    Informazione alla popolazione
    1.  Con i limiti e le modalita' di cui all'art. 16 l'informazione
alla  popolazione  in  merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo
restando  quanto  previsto  in  materia di informazione ai lavoratori
dalle vigenti norme, contiene l'indicazione:
      a) del tipo di processo produttivo;
      b) delle  sostanze  utilizzate  e/o  in  deposito,  delle  loro
quantita' e delle loro caratteristiche tossicologiche;
      c) dei   possibili   rischi  di  incidenti  rilevanti  e  delle
conseguenze previste in caso di accadimento;
      d) delle   conclusioni   delle   valutazioni  e  delle  analisi
sviluppate  e  delle  misure  integrative di sicurezza che sono state
prescritte;
      e) delle  cautele  e  dei  comportamenti da adottare in caso di
incidente.